Rimborso IVA a monte per le imprese extra UE
L’IVA assolta sugli acquisti può essere rimborsata direttamente (anche) ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra UE, a condizione che vi sia un accordo di reciprocità con l’Italia e che siano soddisfatti i relativi requisiti (art. 38-ter, D.P.R. 633/72).
Attualmente questo vale per le imprese stabilite in Israele, Norvegia e Svizzera.
Come chiarito dalla Risposta ad interpello n. 248/2022, se ricorrono determinate condizioni, può essere richiesto il rimborso diretto dell’IVA anche se in Italia (per qualunque motivo) è stato nominato un rappresentante fiscale.
Ciò vale in particolare a condizione che (oltre ai requisiti standard):
– le fatture d’acquisto italiane (o le bolle doganali di importazione) non sono indirizzate al rappresentante fiscale italiano e
– le fatture d’acquisto italiane non sono incluse nelle comunicazioni IVA periodiche presentate dal rappresentante fiscale italiano.
Quindi, sulla base dei recenti chiarimenti, nel caso in cui una società extracomunitaria abbia nominato un rappresentante fiscale al fine di gestire gli adempimenti derivanti dall’importazione di beni in Italia e quindi le bolle doganali siano indirizzate al suo rappresentante fiscale italiano, tale società extra-UE non ha il diritto di richiedere il rimborso dell’IVA italiana tramite procedura diretta (anche se in Italia non vengono effettuate operazioni imponibili ai fini IVA). Viceversa, l’IVA italiana assolta sugli acquisti potrà essere recuperata dal rappresentante fiscale italiano (presentando istanza di rimborso IVA annuale o trimestrale in Italia).