La Cassazione, con la recente sentenza n. 19512/2024 del 16 luglio scorso, ha chiarito che, nell’ambito del transfer pricing, con riferimento alle benchmark analysis, non è possibile escludere preventivamente le società potenzialmente comparabili solo perché registrano, in alcuni anni, risultati negativi. Tali società, come prevedono le Linee Guida OCSE, possono essere escluse se si trovano in situazioni particolari (fasi di avvio, imprese fallite, etc).

I giudici ermellini non hanno, però, espresso alcun parere in merito ad altre contestazioni formulate dalla Società ricorrente avverso l’operato delle Autorità fiscali, in particolare:
– utilizzo della mediana, senza addurre argomentazioni a supporto che tenessero ad esempio conto delle caratteristiche della Società e il contesto in cui la stessa opera;
– rigetto della media aritmetica, dalla cui applicazione sarebbero derivati margini più prossimi a quelli realizzati dalla Società;
– inclusione di società che per dimensione e/o attività svolte e/o condizioni contrattuali o strategiche non dovrebbero essere considerati comparabili;
– non valorizzazione dei minor rischi e inferiori costi sostenuti dalla Ricorrente rispetto alle società ritenute comparabili.

Inoltre, con riferimento alla prestazione di servizi a basso valore aggiunto, la Cassazione ha indicato che per soddisfare i criteri di inerenza, oggettiva determinabilità, certezza ed effettività e consentirne la deduzione, è sufficiente fornire i contratti infragruppo, nei quali sono previste e regolate le prestazioni ricevute e le modalità di determinazione delle rispettive remunerazioni.